Con l’ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32234, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3.1 del D.P.R. spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), come modificato dall’art.1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il quale: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge». Il tema riguarda, in generale, la compatibilità costituzionale di un accesso alla giurisdizione, condizionato al pagamento di un tributo, su cui già in passato la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi (a cominciare dalla celebre decisione sul solve et repete: C. cost. 21/1961).


